BONORVA. Una vittoria fuori dai campi di gioco, quella odierna. Con la delibera della Corte sportiva d'appello la Polisportiva Bonorva ottiene una riduzione delle squalifiche emesse nei confronti di Carta, Gareddu e Fadda durante la rocambolesca sfida contro il Calcio Tissi del 5 ottobre scorso finita 4-4. I biancorossi avevano palesato da subito la loro indignazione nei confronti delle decisioni arbitrali. Il ricorso presentato ha convinto la Corte che in merito alla «durata delle squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo» ha sostenuto che essa deve «effettivamente essere adeguata al reale accadimento dei fatti, tenuto conto delle sanzioni edittali previste dall’articolo 19 del C.G.S». Smentito, quindi, l'operato arbitrale. Ora il Bonorva (che domenica scorsa ha ottenuto la sua prima vittoria dopo quattro pareggi) ha il morale giusto per affrontare il Malaspina a Caniga domenica 26. Nel frattempo si attende l'esito dell'altro ricorso presentato relativamente alla quarta di campionato, quando l'arbitro, anzichè far ripetere il tiro di rigore ai biancorossi (compromesso dall'ingresso in area di alcuni giocatori) aveva fischiato una punizione a due a favore del Monti di Mola. Concreta la possibilità di far ripetere l'incontro.
5.2. Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale
POL. BONORVA (Campionato di 1^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 20 del 09.10.2014.
Gara Bonorva / Calcio Tissi del 05.10.2014.
Reclamo della società Pol. Bonorva avverso i seguenti provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo:
- squalifica fino al 31.12.2014 inflitta al giocatore Carta Marco Andrea perché ritenuto responsabile, al termine dell’incontro, di aver ingiuriato e minacciato l’arbitro, di aver tentato di colpire lo stesso con un pugno, di averlo inseguito sino agli spogliatoi senza desistere dalle minacce e dalle ingiurie;
-squalifica per quattro giornate di gara inflitta al giocatore Gareddu Vittorio perché ritenuto responsabile di aver colpito con una gomitata al volto un avversario e dopo la conseguente espulsione, di aver minacciato ed insultato il direttore di gara;
- squalifica per tre giornate di gara inflitta al giocatore Fadda Mario perché ritenuto responsabile, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, di aver proferito frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro reiterandole dalla tribuna.
Nella seduta odierna, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale sentiva a chiarimenti l’arbitro dell’incontro per cui è reclamo ed il rappresentante legale della Società Pol. Bonorva che ne ha fatto esplicita richiesta.
Il direttore di gara ha confermato integralmente quanto riferito nel referto, precisando peraltro che il calciatore Gareddu sferrava la gomitata nei confronti dell’avversario durante una fase di gioco e che il calciatore Carta tentava di colpirlo senza però riuscirvi.
Il rappresentante della Società reclamante ha ribadito le richieste formulate nell’atto di reclamo, sollecitando la riduzione di tutte le suddette sanzioni, in quanto nessuno dei fatti attribuiti ai predetti calciatori ha oltrepassato la soglia della violenza.
Questa Corte, letti gli atti del procedimento, ritiene che la durata delle squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo debba effettivamente essere adeguata al reale accadimento dei fatti, tenuto conto delle sanzioni edittali previste dall’articolo 19 del C.G.S.
La Corte, pertanto, in accoglimento del proposto reclamo DELIBERA di ridurre:
1) la squalifica inflitta al calciatore Carta Marco Andrea fino a tutto il 10 novembre 2014;
2) la squalifica inflitta al calciatore Gareddu Vittorio da quattro a tre giornate;
3) la squalifica inflitta al calciatore Fadda Mario da tre a due giornate.
Dispone la restituzione della tassa.