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Nuovo calendario venatorio: gli ambientalisti non ci stanno.

Amici della Terra, Lega per l’Abolizione della Caccia e Gruppo d’Intervento Giuridico onlus annunciano azioni legali

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CAGLIARI. Tanto per cambiare, come negli anni scorsi, questo calendario venatorio vìola palesemente i principi e i criteri di cui alla Guida I.S.PR.A., redatta ai sensi dell’art. 42 della legge Comunitaria 2009 (“Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”) quale indicazione di disposizioni minime nazionali per il mantenimento o il ripristino dello stato di conservazione favorevole delle specie selvatiche (art. 1 bis della legge 157/1992 e s.m.i.) e della tutela dei loro periodi biologicamente più importanti anche attraverso il divieto assoluto di caccia (art. 18, comma 1 bis, della legge 157/1992 e s.m.i.). 
In primo luogo non viene applicato il necessario principio di precauzione in assenza di censimenti faunisticie di atti di pianificazione faunistica per le specie della c.d. nobile stanziale “a rischio” (Pernice sarda, Lepre sarda), anzi viene prolungato il periodo di caccia giornaliero con la previsione della giornata intera di caccia, quando sarebbe necessaria la chiusura totale pluriennale per la conservazione delle specie, come esplicitato nel  parere già reso dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nota n. 26029/T-A11 del 10 luglio 2012).
Riguardo la Pernice sarda l’I.S.P.R.A. si è espressa chiaramente: “deve essere commisurato alla dinamica della popolazione con adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato. In assenza degli elementi di gestione appena citatiil prelievo venatorio non dovrebbe essere consentito”.  
Inoltre, attualmente i periodi di caccia nei confronti della Beccaccia, dei Turdidi, della Folaga e degliAnatidi (Germano reale, Alzavola, Codone) rientrano in quanto richiesto dal noto “Key Concepts document on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, la guida comunitaria in materia, ma l’intenzione manifestata fin d’ora da parte dell’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente è quella di riconvocare il Comitato faunistico regionale a fine dicembre 2013 per deliberarne la proroga fino alfebbraio 2014.
Tuttora, poi, non risulta effettuata alcuna valutazione di incidenza ambientale riguardo all’attività venatoria nelle aree classificate quali siti di importanza comunitaria (S.I.C.) e/o zone di protezione speciale (Z.P.S.) rispettivamente ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora e n. 09/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, come previsto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.
Per non parlare della perdurante assenza del legame cacciatore – territorio, uno dei punti fondamentali del quadro normativo in tema di caccia c.d. sostenibile, come riconosciuto anche recentemente dalla giurisprudenza costituzionale (sent. Corte cost. n. 142/2013),  tuttoraassente in Sardegna nonostante le precise disposizioni della legge n. 157/1992 e s.m.i. e della legge regionale Sardegna n. 23/1998 e s.m.i.
Non sono bastati alla classe politica regionale sarda più di vent’anni dalla legge nazionale e quindici dalla legge regionale per attuarlo, solo ed esclusivamente per fare un favore alle parti più retrive del mondo venatorio isolano.
Naturalmente, constatata la scarsa sensibilità ambientale, seguiranno le opportune azioni legali.
 

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