Già dal 2018 lo Stato italiano ha avviato un grande progetto di tutela nei confronti di chi gioca alle scommesse, sportive o d’azzardo, come quelle dei casinò. Da allora sono state attivate numerose garanzie per accertarsi che gli spazi dedicati al gioco fossero regolamentati e sicuri. Questo è particolarmente vero nel caso dei bookmaker e dei casinò online, che diventano sempre più numerosi – anche a causa degli ultimi lockdown che hanno limitato il gioco presso le strutture fisiche garantite.
Molto in breve, per non rischiare di giocare su un sito non sicuro o addirittura fraudolento, bisogna verificare che sia in possesso delle licenze di gioco italiane o almeno di quelle europee. L’unico ente italiano che fa da garante ai portali di gioco in regole, è l’ADM (ex AAMS), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Riscuotere le vincite sui giochi e sulle scommesse sportive è facile quando lo si fa in un luogo fisico, ma cosa accade quando le giocate sono state fatte in via telematica? ADM certifica i siti che richiedono la sua garanzia, anche assicurandosi che i pagamenti siano sicuri.
Le tasse sui giochi e sulle scommesse sportive
Domandarsi come comportarsi con le tasse, in merito a giochi e scommesse sportive, è dubbio ricorrente. Le vincite al gioco, infatti, sono veri e propri redditi supplementari, anche se rari e casuali.
Per prima cosa, vanno distinte le vincite alle scommesse su un sito con licenza ADM (ex AAMS) da quelle su un sito non AAMS. Aprire casino non aams online è molto semplice, ma le pratiche per ottenere la licenza sono molto lunghe. Non possederle, significa operare fuori dalla legge italiana, sebbene esistano molti altri enti garanti di altri stati europei che tutelano allo stesso modo i giocatori. Le vincite su questi portali, vengono tassate o no?
Nel primo caso non c’è molto da sapere: le vincite sono tassate alla fonte. I redditi derivanti dalle scommesse effettuate su bookmaker italiani, regolarmente riconosciuti e autorizzati dal Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, non devono essere dichiarate al fisco italiano.
Gli operatori ADM possono essere riconosciuti dalla licenza e dal dominio .it, dal simbolo di un timone in aggiunta alla scritta "Gioco Responsabile" e dal logo ADM. Inoltre, la piattaforma web deve riportare chiaramente il numero di concessione per il gioco a distanza, la sede della società e il numero di partita IVA.
L'elenco dei concessionari telematici ADM abilitati al gioco in Italia è consultabile sul sito dell'Agenzia Dogane e Monopoli. Contestualmente è possibile accedere anche a una blacklist dei siti illegali, aggiornata costantemente, che viene distribuita a tutti i provider ADSL italiani, che risultano quindi oscurati e, probabilmente, non accessibili dagli scommettitori che giocano in Italia.
Se ne deduce che un bookmaker non ADM con siti .com, che opera con licenze non italiane, non paga le tasse. Sarebbero dovute allo Stato qualora si trattasse di concessionari AAMS, ma in tal caso eventuali vincite risulterebbero invisibili, contribuendo di fatto all'evasione fiscale.
Le vincite su giochi e scommesse sportive vanno dichiarate?
Le proprie vincite su giochi e scommesse sportive non vanno dichiarate. I siti di scommesse online, concessionari ADM, vengono già tassati in origine come sostituti d’imposta dallo Stato. Si tratta, dunque, di una tassazione alla fonte. Questo vale sia per le scommesse online che per quelle fatte direttamente in una agenzia.
Vale la pena ricordare che, però, queste regole valgono per tutti gli operatori del circuito ADM, perché soltanto loro agiscono come sostituti d’imposta per conto degli scommettitori.
La situazione cambia completamente se la vincita deriva da scommesse effettuate da bookmaker non AAMS/ADM. In questo caso eventuali vincite andrebbero inserite alla voce “Redditi Diversi” in dichiarazione.
Le vincite di cui parliamo ricadono nell’art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che recita: “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale, ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendete”.
La lettera D specifica anche che ne fanno parte: “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte”.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha specificato – in occasione di una istanza di interpello nel 2011 - che le vincite alle scommesse realizzate su siti senza licenza dei Monopoli di Stato sono soggette a tassazione per intero.